Art. 10
LEGGE 3 gennaio 1951, n. 27
In vigore dal 17 feb 1951
Competenza dell'intendente di finanza.
Per i reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e dalle altre leggi relative a generi di monopolio ed a generi a questi assimilati, e non punibili con pene detentive, il denunciato può chiedere all'intendente di finanza competente per territorio che il contesto venga definito mediante il pagamento, oltrechè del diritto di monopolio, se dovuto, di una somma che l'Intendente stesso stabilirà entro i limiti massimo e minimo della pena, tenuto conto della gravità del reato, desunta a norma del Codice penale.
Il pagamento della somma anzidetta e del diritto di monopolio eventualmente dovuto estingue il reato, ma non dispensa dall'applicazione della confisca, la quale è disposta dallo stesso Intendente.
Le disposizioni di questo articolo sono stabilite in deroga agli articoli 21, n. 2, e 46 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Storico versioni
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