Art. 12
LEGGE 3 gennaio 1951, n. 27
In vigore dal 17 feb 1951
Confisca.
Per i delitti e le contravvenzioni preveduti da questa legge è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.
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