Art. 47

Procedimenti esecutivi

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 494 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 494 (Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario). - Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore. "All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata. "Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-47

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