Art. 49

Riassunzione dei processi esecutivi

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 627 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 627 (Riassunzione). - Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-49

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