Art. 45
Ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro
In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 454 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 454 (Ricorso per cassazione). - Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell'art. 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate".
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