Art. 45

Ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 454 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 454 (Ricorso per cassazione). - Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell'art. 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-45

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Ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro (Art. 45 Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo