Art. 46
Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo
In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 457 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 457 (Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo). - Se il lodo non è depositato nel termine di cui all'art. 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte più diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.
"Se l'istanza non è proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue".
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-46