Art. 43

Sospensione del processo di merito

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 367 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 367 (Sospensione del processo di merito). - Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell', primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile. "Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-43

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Sospensione del processo di merito (Art. 43 Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo