Art. 38

Provvedimenti dell'istruttore d'appello

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo degli articoli 350 e 351 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 350 (Attività dell'istruttore). - All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio, e quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello. "Dichiara l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'art. 187, terzo comma. "Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti. "Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 357". "Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). - Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza. "La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, può chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca della esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. "Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a sè, e decide con ordinanza, che è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357".
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Provvedimenti dell'istruttore d'appello (Art. 38 Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo