Art. 34
Effetti della riforma o della cassazione
In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 336 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 336 (Effetti della riforma o della cassazione). - La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
"La riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-34