Art. 34

Effetti della riforma o della cassazione

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 336 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 336 (Effetti della riforma o della cassazione). - La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. "La riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-34

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Effetti della riforma o della cassazione (Art. 34 Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo