Art. 30

Mancata prosecuzione o riassunzione

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 305 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione). Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-30

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