Art. 32

Ordinanze di estinzione e mancata comparizione all'udienza

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo degli articoli 308 e 309 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 308 (Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie". Art. 309 (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-32

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