Art. 8
LEGGE 8 luglio 1950, n. 640
In vigore dal 1 set 1950
I produttori di gas metano ed i distributori di bombole sono tenuti a ricevere dagli utenti le bombole vuote munite di punzonatura, qualunque sia il loro stato di manutenzione, e debbono consegnare in cambio bombole punzonate.
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