Art. 5

LEGGE 8 luglio 1950, n. 640

In vigore dal 1 set 1950
Il commercio delle bombole per metano è libero. Le bombole di fabbricazione posteriore alla scadenza del termine di cui all', non possono essere riempite di gas, se non siano state preventivamente sottoposte alla punzonatura. La presentazione delle bombole a questo scopo deve essere effettuata entro trenta giorni dall'acquisto presso il fabbricante, nei luoghi e nei modi stabiliti dal regolamento. I fabbricanti di bombole per metano debbono, entro il 20 di ciascun mese, trasmettere all'Ente Nazionale Metano un elenco delle bombole vendute nel mese precedente.
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