Art. 2
LEGGE 8 luglio 1950, n. 640
In vigore dal 1 set 1950
L'Ente Nazionale Metano stabilisce, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, i giorni ed i luoghi in cui devono essere presentate le bombole.
Il detentore deve dichiarare a chi appartengono le bombole che presenta, ed esibire la ricevuta della denuncia prevista dal decreto del cessato Ministero delle corporazioni del 16 marzo 1941, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6, del 21 marzo 1941, o, in mancanza, dichiarare il titolo del possesso.
Storico versioni
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