Art. 4

LEGGE 8 luglio 1950, n. 640

In vigore dal 1 set 1950
Per le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, l'Ente Metano, rientrandone in possesso, è tenuto a rimborsare ai precedenti proprietari, cui le bombole requisite vennero lasciate in uso, la cauzione prestata, senza interessi. Il versamento della cauzione libera, l'Ente Nazionale Metano da ogni obbligo e responsabilità, salvi i diritti dei terzi verso il percipiente la cauzione.
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