Art. 3
LEGGE 8 luglio 1950, n. 640
In vigore dal 14 giu 1990
Le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, se non appartengono alle Amministrazioni statali, provinciali o comunali, si presumono di proprietà dell'Ente Nazionale Metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione.
L'Ente Nazionale Metano appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale secondo le norme da emanare con il regolamento di cui all'.
Per ciascuna bombola è dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di
lire 3.000
, salvo che la punzonatura sia chiesta da Amministrazioni statali, provinciali o comunali.
Il corrispettivo di punzonatura può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.
L'Ente Nazionale Metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprietà.
Storico versioni
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