Art. 11
LEGGE 8 luglio 1950, n. 640
In vigore dal 14 giu 1990
Nel caso di trasferimento del possesso di bombole il nuovo possessore succede nell'obbligo di pagare il corrispettivo giornaliero a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denuncia del trasferimento, sottoscritta dagli interessati in presenza di un funzionario dell'Ente Nazionale Metano o dell'autorità comunale locale che ne rilascia in calce la relativa dichiarazione.
Colui che ha trasferito il possesso ha tuttavia diritto al rimborso, a carico del nuovo possessore, della quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno del trasferimento del possesso delle bombole e quello in cui ha effetto la dichiarazione prodotta.
L'Ente Metano, sotto la sorveglianza del Comitato di cui al successivo , provvede alla tenuta del libro dei proprietari e degli utenti di cui agli della presente legge, con le modalità stabilite dal regolamento.
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