Art. 11

LEGGE 8 luglio 1950, n. 640

In vigore dal 14 giu 1990
Nel caso di trasferimento del possesso di bombole il nuovo possessore succede nell'obbligo di pagare il corrispettivo giornaliero a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denuncia del trasferimento, sottoscritta dagli interessati in presenza di un funzionario dell'Ente Nazionale Metano o dell'autorità comunale locale che ne rilascia in calce la relativa dichiarazione. Colui che ha trasferito il possesso ha tuttavia diritto al rimborso, a carico del nuovo possessore, della quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno del trasferimento del possesso delle bombole e quello in cui ha effetto la dichiarazione prodotta. L'Ente Metano, sotto la sorveglianza del Comitato di cui al successivo , provvede alla tenuta del libro dei proprietari e degli utenti di cui agli della presente legge, con le modalità stabilite dal regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-07-08;640#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo