Art. 17
LEGGE 8 luglio 1950, n. 640
In vigore dal 1 set 1950
I servizi tecnici e amministrativi inerenti all'applicazione della presente legge sono svolti dall'Ente Nazionale Metano sotto la vigilanza del Comitato di cui all'.
Le spese inerenti a detti servizi graveranno sul fondo di cui all'art. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;640#art-17