Art. 17

LEGGE 8 luglio 1950, n. 640

In vigore dal 1 set 1950
I servizi tecnici e amministrativi inerenti all'applicazione della presente legge sono svolti dall'Ente Nazionale Metano sotto la vigilanza del Comitato di cui all'. Le spese inerenti a detti servizi graveranno sul fondo di cui all'art. 13.
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