Art. 19

LEGGE 8 luglio 1950, n. 640

In vigore dal 1 set 1950
Le perdite di bombole per causa di guerra, regolarmente denunciate e documentate, verificatesi in parchi costituiti promiscuamente da recipienti di proprietà dell'Ente Nazionale Metano e di proprietà di altre persone, si presumono subite dall'Ente medesimo e da dette persone in misura proporzionale ai quantitativi di bombole di rispettiva pertinenza.
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