Art. 7

LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1064

In vigore dal 3 feb 1950
La presentazione delle denuncie entro il termine prescritto estingue l'infrazione di omessa denuncia o cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle norme di leggi vigenti in materia.
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LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1064 (Art. 7 Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio della Repubblica federale popolare jugoslava) — Testo vigente | Portale Normativo