Art. 7 · LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1064

Art. 7

LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1064

In vigore dal 3 feb 1950
La presentazione delle denuncie entro il termine prescritto estingue l'infrazione di omessa denuncia o cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle norme di leggi vigenti in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-12-05;1064#art-7