Art. 1

LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1064

In vigore dal 3 feb 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I titolari di beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava ai termini del Trattato di pace o nell'antico territorio jugoslavo e che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprietà in Jugoslavia, sono tenuti a presentare denuncia di tali beni, diritti ed interessi al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro - Ispettorato rapporti finanziari con l'estero - entro il 15 dicembre 1949. Sono esclusi i beni liquidati dai Governo jugoslavo in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace.
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