Art. 2
LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1064
In vigore dal 3 feb 1950
Ai fini della denuncia di cui al precedente articolo vanno considerati beni, diritti ed interessi italiani quelli delle persone fisiche di nazionalità italiana, nonchè, nella misura della partecipazione italiana, quelli delle società e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano o nel territorio ceduto o nell'antico territorio jugoslavo.
Le partecipazioni straordinarie nelle società e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano avranno lo stesso trattamento delle partecipazioni italiane, a condizione che non appartengono a cittadini ex nemici della Repubblica federale popolare jugoslava e/o cittadini di Paesi coi quali la Repubblica federale popolare jugoslava abbia concluso accordi regolanti l'indennizzo delle partecipazioni indirette dei Paesi stessi.
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Prourn:nir:stato:legge:1949-12-05;1064#art-2