Art. 3
LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1064
In vigore dal 3 feb 1950
Le denuncie, compilate sulla base di appositi formulari che potranno essere richiesti al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro - Ispettorato rapporti finanziari con l'estero - dovranno essere corredate dalla documentazione atta a comprovare l'appartenenza dei beni, diritti ed interessi, la loro consistenza al momento in cui le autorità jugoslave ne presero possesso definitivo ed il loro valore da calcolarsi sulla base dei prezzi del mercato libero nel 1938.
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