Art. 5
LEGGE 29 luglio 1949, n. 450
In vigore dal 30 lug 1949
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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