Art. 1

LEGGE 29 luglio 1949, n. 450

In vigore dal 30 lug 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
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