Art. 4
LEGGE 29 luglio 1949, n. 450
In vigore dal 27 dic 1950
Le disposizioni più favorevoli al reo, contenute nel testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e quelle più favorevoli contenute nel precedente si applicano anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, salvo, in entrambi i casi, che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
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