Art. 2

LEGGE 29 luglio 1949, n. 450

In vigore dal 27 dic 1950
Il testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, è così modificato: 1) nell' alle parole "con la reclusione da tre a dieci anni" sono sostituite le parole "con la reclusione da due ad otto anni"; 2) nell' alle parole "con la reclusione da due a dieci anni" sono sostituite le parole "con la reclusione da uno ad otto anni"; 3) l', comma secondo, è sostituito dal seguente: "Se il fatto è di lieve entità la pena è diminuita".
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