Art. 3

LEGGE 29 luglio 1949, n. 450

In vigore dal 27 dic 1950
Non è punibile per i reati preveduti dal testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;450#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo