Art. 3
LEGGE 29 luglio 1949, n. 450
In vigore dal 27 dic 1950
Non è punibile per i reati preveduti dal testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato.
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