Art. 6
LEGGE 14 giugno 1949, n. 322
In vigore dal 26 giu 1949
La presente legge entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-06-14;322#art-6