Art. 3

LEGGE 14 giugno 1949, n. 322

In vigore dal 26 giu 1949
Lo Stato concorre all'onere derivante dalla concessione dell'assegno supplementare di cui all' della presente legge, con un contributo straordinario nella misura di 6900 milioni di lire. Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere predetto viene destinata una aliquota di importo corrispondente, della maggiore entrata di cui alla legge concernente variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (5° provvedimento).
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