Art. 2
LEGGE 14 giugno 1949, n. 322
In vigore dal 26 giu 1949
La misura dell'assegno supplementare è fissata fino al 31 dicembre 1949 come segue:
a) per i pensionati di età superiore ai 65 anni, lire 900 mensili;
b) per i pensionati di età inferiore ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di riversibilità in seguito a morte di assicurato o pensionato, lire 600 mensili.
Il diritto a beneficiare dell'assegno nella misura di cui alla, lettera a) decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età. Per i pensionati di cui alla lettera a) che hanno compiuto o compiono il 65° anno di età nell'anno 1949, il diritto all'assegno nella, misura di cui alla, lettera a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
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