Art. 2

LEGGE 14 giugno 1949, n. 322

In vigore dal 26 giu 1949
La misura dell'assegno supplementare è fissata fino al 31 dicembre 1949 come segue: a) per i pensionati di età superiore ai 65 anni, lire 900 mensili; b) per i pensionati di età inferiore ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di riversibilità in seguito a morte di assicurato o pensionato, lire 600 mensili. Il diritto a beneficiare dell'assegno nella misura di cui alla, lettera a) decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età. Per i pensionati di cui alla lettera a) che hanno compiuto o compiono il 65° anno di età nell'anno 1949, il diritto all'assegno nella, misura di cui alla, lettera a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-06-14;322#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 14 giugno 1949, n. 322 (Art. 2 Concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo