Art. 4

LEGGE 14 giugno 1949, n. 322

In vigore dal 26 giu 1949
Il trattamento minimo integrativo per la vecchiaia spettante, a norma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, ai pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di età, se uomini, ed il 60° anno di età, se donne, è corrisposto con effetto dal primo giorno dell'anno in cui medesimi compiono le età anzidette.
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