Art. 5
LEGGE 14 giugno 1949, n. 322
In vigore dal 26 giu 1949
A decorrere dal 1 luglio 1949, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono pagate, di regola, in rate bimestrali anticipate, scadenti il primo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno.
Si osservano per il pagamento delle pensioni le disposizioni in materia di arrotondamento contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734.
L'art. 91 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è abrogato.
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