Art. 6

LEGGE 3 giugno 1949, n. 320

In vigore dal 10 lug 1949
Quando ne concorrano le condizioni, la parte istante può essere ammessa al, beneficio del gratuito patrocinio con decreto del presidente del tribunale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 giugno 1949 EINAUDI DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-06-03;320#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo