Art. 4

LEGGE 3 giugno 1949, n. 320

In vigore dal 25 set 1962
La Gazzetta Ufficiale della, Repubblica ed il Foglio annunzi legali della provincia ove risiede l'autorità giudiziaria competente per territorio, sono obbligati ad eseguire le inserzioni relative ai procedimenti sopra indicati per estratto, senza spesa ed immediatamente dopo la richiesta: tali inserzioni potranno anche essere disposte per elenco mensile per ogni tribunale a cura degli uffici di cancelleria, e ciò in deroga alle prescrizioni dell'art. 728 del Codice di procedura civile in ordine alle pubblicazioni su giornali.
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