Art. 3

LEGGE 3 giugno 1949, n. 320

In vigore dal 10 lug 1949
Gli atti inerenti ai procedimenti per la dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-1945, sono esenti da ogni spesa nonchè da tasse ed imposte indirette sugli affari. I diritti spettanti agli uffici di cancelleria ed agli ufficiali giudiziari sono ridotti a metà.
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