Art. 3
LEGGE 3 giugno 1949, n. 320
In vigore dal 10 lug 1949
Gli atti inerenti ai procedimenti per la dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-1945, sono esenti da ogni spesa nonchè da tasse ed imposte indirette sugli affari.
I diritti spettanti agli uffici di cancelleria ed agli ufficiali giudiziari sono ridotti a metà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-06-03;320#art-3