Art. 2
LEGGE 3 giugno 1949, n. 320
In vigore dal 10 lug 1949
Quando trattasi di militari dispersi durante la guerra 1940-45, se il ricorso iniziato è stato corredato della dichiarazione di irreperibilità del militare, rilasciata dalla competente autorità, e sempre che nello stesso caso non siano state presentate opposizioni ai sensi dell'articolo 727 del Codice di procedura civile, il giudice istruttore ha facoltà di non eseguire la procedura istruttoria di cui all'art. 728 del Codice predetto.
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