Art. 1

LEGGE 3 giugno 1949, n. 320

In vigore dal 10 lug 1949
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Oltre che nei casi indicati negli articoli 58 e 60 del Codice civile, può essere dichiarata la morte presunta, quando taluno 6 scomparso in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, senza che si abbiano più notizie di lui e sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore del Trattato di pace, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430. La sentenza dichiarativa della morte presunta determina, il giorno e possibilmente l'ora a cui risale l'ultima notizia. Qualora non posta determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alle ore 24 del giorno indicato.
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