Art. 6

LEGGE 8 maggio 1949, n. 285

In vigore dal 16 giu 1949
All'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: "d) sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali, di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577".
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