Art. 2
LEGGE 8 maggio 1949, n. 285
In vigore dal 12 mag 1951
Il secondo comma dell' e l'intero art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono sostituiti dal seguente articolo:
Le società cooperative dovranno pagare, in relazione al numero di soci e al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
.
"Le cooperative che sono aderenti ad associazioni nazionali verseranno tali contributi alla rispettiva associazione. Le altre verseranno il contributo stesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
"Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della, previdenza sociale".
Storico versioni
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