Art. 5

LEGGE 8 maggio 1949, n. 285

In vigore dal 16 giu 1949
Al testo del primo comma, dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito il seguente: "La Commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un Comitato composto dal presidente, o dal vicepresidente, da due membri scelti tra quelli indicati ai numeri 1) e 2) dell' e da due membri scelti fra quelli indicati al n. 3) dell'articolo predetto".
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