Art. 1

LEGGE 8 maggio 1949, n. 285

In vigore dal 16 giu 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il penultimo capoverso dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dai seguenti: "Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed eseguite da funzionari del Ministero o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso Ministero. Sulle ispezioni disposte e sull'esito delle medesima dovrà essere riferito nella riunione immediatamente successiva della Commissione centrale per le cooperative".
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