Art. 7
LEGGE 8 maggio 1949, n. 285
In vigore dal 16 giu 1949
Il primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello State 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dai seguenti:
"Le cooperative attualmente esistenti debbono uniformarsi alle norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 entro il 31 dicembre 1949, sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti.
"Le deliberazioni delle assemblee relative all'adeguamento delle società alle disposizioni del comma precedente possono esser prese con la procedura stabilita per le assemblee ordinarie, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-05-08;285#art-7