Art. 6

LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1580

In vigore dal 15 feb 1949
È abrogato il terzo comma dell' del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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