Art. 6
LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1580
In vigore dal 15 feb 1949
È abrogato il terzo comma dell' del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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