Art. 2
LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1580
In vigore dal 15 feb 1949
Sono a carico dello Stato le spese per il vitto e la prima vestizione degli allievi dell'Accademia nonchè quelle per la successiva manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.
Agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo è corrisposta l'indennità giornaliera di cui all' in misura raddoppiata per il tempo durante il quale non fruiscono del vitto gratuito presso l'Accademia.
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