Art. 4

LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1580

In vigore dal 15 feb 1949
Sono a totale carico degli allievi le spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Sono inoltre poste a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.
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