Art. 1
LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1580
In vigore dal 31 mag 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza è attribuita una indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere.
La corresponsione dell'indennità di cui sopra sarà sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio. (1)
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Prourn:nir:stato:legge:1948-12-21;1580#art-1