Art. 5
LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1580
In vigore dal 15 feb 1949
La pensione privilegiata ordinaria, cui gli allievi dell'Accademia acquistassero diritto per infermità o lesioni riportate in servizio e per causa al servizio, sarà liquidata:
a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed agli assegni che sarebbero loro spettati nel grado stesso;
b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed agli assegni iniziali di finanziere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1948-12-21;1580#art-5