Art. 9
LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1271
In vigore dal 27 apr 1949
È autorizzato per l'esercizio finanziario 1948-49 un contributo di L. 52.387.000 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini d'istituto.
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